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Politica integrazione dei rischi

POLITICA SULL’INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ
NELLA CONSULENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

 

1. Obiettivi
 

In conformità alle previsioni del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito “Regolamento 2088”), l’Agenzia adotta la presente Politica. L’adozione avviene nel contesto di un quadro normativo in evoluzione, in attesa dell’adeguamento della normativa primaria di riferimento nazionale nonché delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza che si applicano agli intermediari assicurativi in tema di distribuzione di prodotti IBIPs, i cui obiettivi di informativa dovranno essere integrati con le previsioni contenute nel Regolamento 2088. La presente Politica rappresenta quindi un’applicazione del Regolamento 2088 secondo criteri “highlevel” e “principle-based” in attesa di un quadro normativo più definito.

 

2. Definizioni e terminologia
 

Agente o Consulente finanziario
Ai fini del presente documento, un intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del Registro Unico Intermediari (RUI) che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP.

Emittenti
Soggetti che, per il finanziamento delle proprie attività, emettono strumenti finanziari atti alla circolazione e quindi a essere scambiati su un mercato. Le imprese organizzate in forma di società di capitali che finanziano il proprio debito a medio e lungo termine (emittenti corporate) e gli Stati che finanziano il proprio debito pubblico (emittenti governativi) sono i più importanti emittenti di strumenti finanziari.

Fattori ESG (Environmental, Social, Governance)
Problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Fattori ESG (Environmental, Social, Governance)
Problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

IBIP o prodotto di investimento assicurativo
Un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato e non include:

  1. i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita);
  2. i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
  3. i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
  4. i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
  5. i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

Investimento sostenibile
Investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali ( articolo 2 n. 17 del Regolamento (UE) 2019/2088).

Rischio di sostenibilità
Un evento o una condizione di tipo ESG che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento (c.d. dimensione di rischio “subito”).

Effetto negativo per la sostenibilità
Impatto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, cioè su problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla corruzione attiva e passiva (c.d. dimensione di rischio “generato”).

 

3. Perimetro di applicazione
 

La presente politica viene adottata dall’Agenzia in applicazione di quanto previsto dal Regolamento 2088, trattandosi di intermediario che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP).

 

4. La rilevanza dei fattori ESG negli investimenti e nei prodotti finanziari
 

L’Agente, in quanto intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del Rui, che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP), riconosce la rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti fattori “ESG” – Environmental, Social, Governance) nel processo decisionale degli investimenti, nei criteri di selezione degli emittenti e nella gestione degli investimenti stessi. Il presidio dei Fattori ESG nelle attività di investimento svolto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “UnipolSai” o “Compagnia”) in base alla politica dalla stessa adottata (come illustrato nel paragrafo seguente), consente di gestire efficientemente gli elementi di rischio del portafoglio, anche in contesti caratterizzati da elevata volatilità, e di raggiungere rendimenti finanziari a lungo termine adeguati al rischio.

I Fattori ESG rappresentano, infatti, aspetti di rilievo da considerare, sia nell’ottica di un migliore presidio del rischio che in quella della più efficace individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore nel lungo periodo, rispondendo alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti.

 

5. L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento e la valutazione degli impatti di tali rischi sul rendimento dei prodotti finanziari
 

L’Agente propone ai suoi clienti un’offerta di prodotti di investimento assicurativo interamente realizzati da UnipolSai. UnipolSai ha definito le proprie “Linee Guida per l’attività di investimento responsabile”, attraverso le quali la Compagnia si impegna a presidiare i Fattori ESG nelle attività di investimento, definendo le modalità di integrazione degli stessi nel relativo processo decisionale, con particolare riferimento agli investimenti diretti delle Gestioni Separate collegate a prodotti rivalutabili e ai PIP attuati medianti tali contratti. Rispetto ai prodotti Unit- Linked e Index-Linked, ai PIP attuati mediante tali contratti nonché ai Fondi Pensione Aperti, fatta eccezione per specifiche opzioni di investimento che integrano i Fattori ESG nei criteri di selezione degli emittenti e di gestione degli investimenti, la Compagnia svolge un monitoraggio ex post sugli investimenti diretti sottostanti, per verificare in che misura rispettano i criteri ESG definiti dalle suddette Linee Guida. In questo modo UnipolSai controlla e gestisce i “rischi di sostenibilità” che potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. L’integrazione dei Fattori ESG nei processi decisionali relativi agli investimenti finanziari avviene tramite l’adozione delle seguenti strategie di investimento sostenibile e responsabile:

  • Screening basato su Convenzioni internazionali (Norm-based Screening), utile alla definizione dei criteri di esclusione conduct-based;
  • Esclusioni product-based e conduct-based.

La Compagnia valuta l’ammissibilità degli emittenti con il supporto di un provider specializzato che realizza un’analisi delle performance ESG degli stessi sulla base di norme e standard internazionali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Questa analisi consente di monitorare e valutare i potenziali ambiti dei Rischi di sostenibilità e, in particolare:

  1. gli eventi connessi ad aspetti ESG che generano rischi legali e/o reputazionali, ad esempio in relazione alla presenza di accuse e processi che coinvolgono gli emittenti considerati, con potenziale impatto sul valore del titolo;
  2. la condotta ESG degli emittenti, verificando quanto questi ultimi siano impegnati a definire presidi (quali ad esempio business ethics e relativa supervisione, proattiva supervisione del modello di rischio e relativo collegamento alla strategia, strumenti di gestione e controllo, supervisione del board, cultura aziendale, accountability) che possano evitare o mitigare gli eventi connessi ad aspetti ESG;
  3. la capacità degli emittenti di gestire gli aspetti ESG che possono determinare vantaggi o svantaggi competitivi, ad esempio la capacità o meno di prevenire evoluzioni normative e di contesto connesse alla gestione degli aspetti ESG.

Tale analisi può condurre all’esclusione di un emittente dall’universo investibile.

 

Esclusioni
Nel caso di Emittenti Corporate sono previste due tipologie di esclusioni, di seguito descritte.

Esclusioni conduct-based
Sono esclusi gli investimenti in Emittenti Corporate che, nello svolgimento della loro attività principale, siano coinvolti in:

  • violazione dei diritti umani e dei lavoratori;
  • sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali;
  • utilizzo sistematico della corruzione nella gestione del business.

Esclusioni product-based
Sono esclusi gli investimenti in Emittenti Corporate coinvolti in:

  • produzione di armi non convenzionali (armi nucleari, bombe a grappolo, mine anti-uomo, armi chimiche, armi biologiche);
  • gioco d’azzardo (per oltre il 20% del fatturato);
  • estrazione di carbone e generazione di energia elettrica da carbone termico (per oltre il 30% del fatturato, e che non dimostrino un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un’economia a basse emissioni di carbonio).

Rispetto agli Emittenti governativi, UnipolSai ritiene non sostenibile investire in titoli di Stato emessi da Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.

A partire dalla rilevazione di tali ambiti ESG, il UnipolSai sta consolidando un modello che consente di valutare gli impatti negativi dei rischi di sostenibilità sul valore degli investimenti e, di conseguenza, sul rendimento dei prodotti finanziari.

 

6. Le politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle consulenze in materia di prodotti di investimento assicurativo
 

L’Agente, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Compagnia, nella misura e secondo l’approccio “high-level” e “principle-based” adottato dalla Compagnia che è il soggetto che realizza i prodotti assicurativi stessi, come sopra descritto, integra i rischi di sostenibilità nella propria attività di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo, secondo il processo previsto dai sistemi informatici messi a disposizione dalla Compagnia.

La consulenza in materia di assicurazione riguardo agli IBIP avviene secondo un processo che risponde alle disposizioni dettate dal legislatore europeo e nazionale e dall’Autorità di Vigilanza sulle imprese di assicurazioni e sugli intermediari (IVASS) in cui si integrano le disposizioni contenute nel Regolamento 2088.

In particolare, i rischi di sostenibilità che possono impattare sul prodotto finanziario sono espressi dalla Compagnia in modo sintetico, attraverso la valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, nella documentazione precontrattuale da essa predisposta e sono considerati dall’Agente, in modo integrato rispetto agli altri fattori di rischio che possono incidere sul rendimento dei prodotti, nell’attuale fase di prima applicazione della normativa, al fine di fornire una visione esaustiva di tutti i rischi potenziali ad essi riferibili.

In particolare, l’Agente fa proprio e trasmette al cliente, sia attraverso l’illustrazione del materiale informativo precontrattuale predisposto dalla Compagnia, sia nell’attività di consulenza che segue l’approccio individuato dalla Compagnia, il risultato della valutazione dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, nella misura in cui esso sia espresso in relazione a ciascuna opzione di investimento ad essi sottostante.

Se non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, alla luce delle indicazioni ricevute dalla Compagnia, la descrizione contenuta nell’informativa precontrattuale contiene una spiegazione chiara e coincisa.

 

7. Informazioni indicanti se gli Agenti prendono o non prendono in considerazione nella loro consulenza i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità
 

Gli Agenti collocano prodotti realizzati dalla Compagnia. in coerenza con le indicazioni fornite dalla stessa e con il supporto nei processi consulenziali dei sistemi informatici messi a disposizione dalla Compagnia medesima.

Considerato che a decorrere dal 30 giugno 2021 la Compagnia pubblicherà sul proprio sito web una dichiarazione relativa alle proprie politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità gli Agenti provvedono a fornire informativa sulla considerazione o meno nella loro consulenza dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, successivamente a tale pubblicazione.

 

8. Riesame delle informazioni pubblicate
 

La presente Politica sarà soggetta ad aggiornamento: in tal caso verrà data spiegazione chiara delle modifiche apportate.

 

9. Pubblicazione
 

Le informazioni di cui al paragrafo 6, nonché la presente Politica, sono pubblicate sul sito web dell’Agenzia ove quest’ultima ne sia dotata.

Laddove l’Agenzia non disponga di un sito web, rende disponibile le informative e la presente Politica presso i locali ove si svolge attività di intermediazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale, tempo per tempo vigenti.


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